COSA DICE LA LEGGE
Un'infezione post operatoria è una complicazione che può insorgere dopo un intervento chirurgico e se non curata nei tempi e modi giusti, può portare anche al decesso del paziente.
Le complicanze successive a un intervento chirurgico possono manifestarsi per molteplici motivi.
È fondamentale distinguere le situazioni in cui l’infezione rappresenta un rischio prevedibile e intrinseco dell’operazione, da quelle in cui deriva da errori professionali o da inefficienze organizzative. Alcuni esempi includono:
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mancato rispetto dei protocolli di sterilizzazione in sala operatoria.
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scarsa igiene durante il periodo di degenza ospedaliera.
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ritardi nella diagnosi o nella gestione dell’infezione.
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somministrazione inadeguata o tardiva della terapia antibiotica.
infezione dovuta patogeni non riconosciuti.
In tali circostanze, l’infezione post-operatoria può configurare una responsabilità sanitaria. Tale materia è regolata dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che definisce criteri precisi per la valutazione della responsabilità medica e garantisce ai pazienti la possibilità di ottenere un giusto risarcimento.
Responsabilità civile della struttura e del professionista sanitario
Le strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, che si avvalgono dell’opera di professionisti sanitari — anche se scelti direttamente dal paziente e non dipendenti della struttura — rispondono, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle condotte dolose o colpose poste in essere da tali professionisti nell’esecuzione delle prestazioni.
Quanto previsto al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie eseguite:
- in regime di libera professione intramuraria;
- nell’ambito di attività di sperimentazione o ricerca clinica;
- in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- o tramite sistemi di telemedicina.
Il professionista sanitario, nei casi sopra indicati, risponde personalmente del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente.
Nella determinazione dell’eventuale risarcimento, il giudice tiene conto del comportamento del professionista, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 della presente legge e dall’articolo 590-sexies del Codice penale (introdotto dall’articolo 6 della stessa legge).
Il risarcimento dei danni derivanti dall’attività della struttura o del professionista sanitario viene determinato sulla base delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), integrate, se necessario, con la procedura indicata al comma 1 dell’articolo 138.
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